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La Coassicurazione diretta e indiretta

Novembre 14, 2017

La disciplina della coassicurazione indiretta (o “plurima”) è dettata dagli articoli 1910 e seguenti del Codice Civile. Ricorre un’assicurazione plurima quando più Assicuratori, ciascuno indipendentemente dall’altro, assumono uno stesso rischio e garantiscono un medesimo interesse per lo stesso periodo di tempo. Ciascun contratto è autonomo rispetto agli altri e dà vita ad un’obbligazione indennitaria indipendente da quelle che sorgono a carico degli altri Assicuratori.

Ai sensi della disciplina codicistica sopra menzionata, l’Assicurato deve dare avviso a ciascun Assicuratore di tutte le polizze acquistate a copertura dello stesso rischio. Qualora ometta dolosamente quanto sopra, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare alcun indennizzo in caso di sinistro. Così come l’acquisto di qualsiasi contratto assicurativo a copertura dello stesso rischio deve essere portato a conoscenza di tutti gli Assicuratori coinvolti, qualsiasi sinistro deve essere denunciato a tutti gli Assicuratori, i quali corrisponderanno – qualora la fattispecie oggetto di notifica rientri in copertura – l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, a condizione che le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

L’Assicuratore che ha pagato l’indennizzo per intero ha diritto di regresso verso gli altri per la ripartizione proporzionale in base al massimale indicato secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori. L’art. 1910 c.c. è espressione del principio indennitario, teso ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento complessivamente superiore rispetto al danno effettivamente subito. La ratio di tale dispositivo di legge presuppone la contemporanea presenze dei seguenti elementi:

  • una pluralità di contratti stipulati presso diversi Assicuratori;
  • l’identità del rischio garantito;
  • la contemporaneità dei contratti;
  • la loro non sussidiarietà o complementarietà (nel senso che le assicurazioni in II° rischio non rientrano nell’Istituto giuridico in parola).

A tal proposito, vanno fatte due precisazioni importanti con riguardo al rapporto che deve intercorrere fra le diverse assicurazioni stipulate ed al tempo per il quale queste sono destinate ad operare: non sono considerate plurime ne’ le assicurazioni “sussidiarie”, in quanto una di esse è destinata ad operare solo nel caso di invalidità della prima o di insolvenza dell’Assicuratore che l’ha stipulata, ne’ quelle “complementari”, destinate cioè ad operare solo laddove l’ammontare del danno ecceda quello massimo pattuito per l’altra (e quindi “a secondo rischio”).

Per aversi assicurazione plurima non basta che due contratti assicurino il medesimo rischio, ma è altresì necessario che tali garanzie coesistano anche temporalmente, siano cioè entrambe operanti per uno stesso periodo di tempo, anche se la durata dei rispettivi periodi di assicurazione non sia del tutto coincidente.

La Coassicurazione indiretta non deve essere confusa con la Coassicurazione diretta (o “propria”), disciplinata dall’art. 1911 c.c., nella quale più Assicuratori assumono uno stesso rischio stipulando un unico contratto, che contempla la ripartizione delle quote di rischio di pertinenza di ciascuno di essi. Alla luce di quanto evidenziato, si consiglia all’ Assicurato di provvedere a denunciare tempestivamente il sinistro a tutti gli  Assicuratori astrattamente coinvolti nella vertenza, comunicando agli  Assicuratori Lloyd’s – per il tramite della apposito modulo di denuncia sinistri – la presenza di eventuali ulteriori certificati a copertura dello stesso rischio, al fine di consentire la potenziale compartecipazione alla liquidazione del sinistro da parte di tutti gli  Assicuratori in parola, nel rispetto dell’applicazione del principio indennitario.