Reclami e Arbitro Assicurativo

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In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il Contraente/Danneggiato ha facoltà di rivolgersi all'Arbitro Assicurativo (AAS), istituito ai sensi dell'art. 187-ter del Codice delle Assicurazioni Private.

L'Arbitro Assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) che decide in merito a questioni relative all'interpretazione o esecuzione del contratto assicurativo o alla violazione degli obblighi di comportamento, senza oneri complessi per il cliente.

Condizioni per l'accesso: È possibile ricorrere all'AAS solo se:

  1. È stato preventivamente inviato un reclamo scritto all'intermediario o all'impresa;
  2. Sono trascorsi 45 giorni senza risposta oppure la risposta ricevuta non è ritenuta soddisfacente;
  3. Non sono trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo;
  4. Non è già pendente, sulla stessa materia, una causa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o ad altro organismo decisionale.

Le decisioni dell'AAS non sono vincolanti per le parti come una sentenza, ma l'eventuale inadempimento da parte dell'intermediario o dell'impresa comporta la pubblicazione della notizia sul sito dell'IVASS e dell'Arbitro stesso, a tutela della trasparenza del mercato.

Per l'invio del ricorso e per consultare il regolamento completo: https://www.arbitroassicurativo.org/